Nessun liceale o universitario al mondo si sognerebbe mai di scappare da un controllore sul pullman. Gli studenti sono infatti la fascia di popolazione che più usa i mezzi pubblici, perciò sono praticamente tutti abbonati. Il problema si pone però d’estate. Durante le vacanze, infatti, molti abbonamenti per i giovani non sono validi. Oppure capita di trovarsi in una località di villeggiatura e di decidere di non pagare il biglietto per poter bere una birra in più. Ma cosa si rischia se compare il controllore? Si va in prigione se si prova a scappare?
Le sanzioni per chi viaggia senza biglietto
Quelle che nel linguaggio comune sono definite “multe” o “contravvenzioni”, nel linguaggio penale sono in realtà definite diversamente. Chi viaggia senza biglietto è infatti punito con quella che si chiama “sanzione amministrativa“. La multa è invece una pena pecuniaria comminata per un delitto (reati in linea di massima più gravi, puniti con ergastolo, reclusione o, appunto, multa), mentre la contravvenzione è un tipo di reato punibile con arresto o ammenda, meno grave.
Rifiuto di fornire le proprie generalità
Veniamo però al nostro caso. La sanzione amministrativa viene inflitta dal controllore, quando ci scopre privi del titolo di viaggio. Ci verranno chieste le nostre generalità, prima di tutto. Il consiglio è di darle, e di darle correttamente. Se ci si rifiuta, infatti, si rischia di incorrere nell’ipotesi prevista dall’art. 651 del codice penale:
“Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206″.
Bisogna infatti ricordare che il controllore, se nell’esercizio delle sue funzioni – cioè durante l’orario di lavoro -, è un pubblico ufficiale. Se ci si rifiuta, quindi, scatta il 651 cp.
Dichiarare un nome falso
Se invece si forniscono generalità false, si incorre nell’articolo 483 del codice penale:
“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”.
Vi ricordate Ajeje Brazorf? Ecco, meglio lasciarlo ad Aldo, Giovanni e Giacomo. La giurisprudenza ci dice che le false attestazioni possono essere orali o scritte, purché rese a un pubblico ufficiale che stia redigendo un atto pubblico.
E se si decide di scappare?
Scappare dal controllore è resistenza a pubblico ufficiale?
Scappare dal controllore è un’altra idea sconsigliata, per via delle conseguenze penali. Molti dicono che si incorre in resistenza a pubblico ufficiale: non è detto. Vediamo le ipotesi del codice penale.
Resistenza a pubblico ufficiale
La resistenza a pubblico ufficiale è la fattispecie prevista all’articolo 337:
“Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.
Il codice penale, perché sussista la resistenza a pubblico ufficiale, richiede innanzitutto che questi stia compiendo un atto di ufficio o di servizio. L’altro requisito è che si usi violenza o minaccia. La minaccia dev’essere idonea a determinare una costrizione nel soggetto passivo: deve cioè essere tale da forzare effettivamente il comportamento del controllore in questione. La violenza deve può essere propria, cioè usando forza fisica, o impropria, ossia qualsiasi mezzo idoneo a imporsi forzatamente sulla volontà. Non conta la reazione genericamente minatoria, cioè quelle condotte di scarsa rilevanza o scarsa entità.
Non conta nemmeno, per concretizzare la resistenza, la mera resistenza passiva – detto male, farsi trascinare via, ad esempio. Non sono imputabili neanche condotte di fuga, destrezza o raggiro concretamente idonee a impedire al pubblico ufficiale di compiere i suoi atti. A meno che, ovviamente, non vi sia violenza, come uno spintone per scappare dal controllore. In tal caso, si incorre nell’articolo 337.
Cosa succede quindi se si scappa dal controllore?
Se si fugge senza violenza, non c’è resistenza a pubblico ufficiale. C’è però il rischio di incorrere in un altro reato, previsto all’articolo 340, comma 1, del codice penale:
“Chiunque […] cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno”.
Questa norma punisce qualsiasi alterazione nello svolgimento del servizio. Fra i “servizi” rientra ovviamente il trasporto pubblico. Non conta quanto duri l’interruzione: basta che abbia inciso in modo apprezzabile sulla funzionalità del servizio in questione. Quindi, anche se si scappa pacificamente, si rischia la reclusione.
Perché pagare il biglietto del bus
Innanzitutto, perché è giusto: e questo dovrebbe bastare, anche senza la minaccia di un reato. Poi perché il servizio di trasporto pubblico è garantito dalle amministrazioni comunali, anche se spesso lasciato in gestione a privati. Data la sua funzionalità per la popolazione, è importante pagarlo, cosicché abbia i fondi per funzionare a dovere. Pensate infatti se nessuno pagasse i trasporti: non ci sarebbero più soldi per far viaggiare i pullman, e molte più persone userebbero l’automobile, con danni rilevanti sulla viabilità e sull’ambiente. E le città italiane sono già abbastanza inquinate.
Quindi usate i mezzi pubblici quanto volete, ma pagate il biglietto. E se doveste dimenticarvene – male -, non fate come Aldo Baglio e rassegnatevi a pagare la multa.